TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SULLA DENUNCIA CIVA DI RECIPIENTI A PRESSIONE
Nel panorama normativo italiano relativo agli impianti a pressione, il Decreto Ministeriale 329 del 2004 segna un punto di svolta fondamentale. Questa normativa, emanata in risposta all'adozione della Direttiva Europea PED (Pressure Equipment Directive) 97/23/CE attraverso il D.Lgs. 93/2000, ha l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti a pressione.
La Direttiva PED, e di conseguenza il DM 329/2004, hanno evidenziato la necessità di una regolamentazione accurata del settore, ponendo particolare attenzione all'utente finale e al proprietario dell'impianto. Il decreto stabilisce che le attrezzature o gli insiemi a pressione, sia quelli nuovi sia quelli già in uso ma soggetti a variazioni come trasferimenti, cambi d'uso, o semplici spostamenti, devono essere verificati per accertare la corretta installazione prima della loro messa in servizio.
LA NORMATIVA IN SINTESI

Il processo di verifica include l'invio, da parte dell'utilizzatore, di una dichiarazione all'INAIL che comprende:
- Un elenco dettagliato delle attrezzature, con indicazioni su pressione, temperatura, capacità e tipo di fluido utilizzato;
- Una relazione tecnica che descrive le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza adottate, e il dimensionamento delle valvole di sicurezza;
- Una dichiarazione di conformità all'installazione secondo le indicazioni del manuale d'uso;
- Un elenco dei componenti soggetti a particolari sollecitazioni meccaniche (scorrimento viscoso o fatica oliglociclica)
IMPORTANTE:
I recipienti semplici destinati a contenere solamente aria od azoto, limitatamente a quelli aventi PS<12 bar e PSxV<8000 bar*litri sono ESCLUSI dalla verifica di messa in servizio ma sono comunque soggetti a comunicazione di messa in servizio
NOTE:
· Per le apparecchiature costruite prima del D.Lgs. 93/2000, non provviste del manuale d’uso, la dichiarazione di corretta installazione di cui sopra deve avere come riferimento le vigenti norme di buona tecnica.
· Gli insiemi per cui sono state eseguite le verifiche degli accessori e dei dispositivi di controllo da parte di un organismo notificato/ispettorato utilizzatori autorizzato, sono esclusi dalla verifica di primo impianto purché sia evidenziata, nella documentazione da allegare alla dichiarazione di messa in servizio, l’efficienza degli accessori/dispositivi di sicurezza e controllo.
· Per tutte le attrezzature esistenti già in servizio e non ancora dichiarate e sottoposto alla verifica di messa in servizio si può procedere alla messa in servizio mediante il solito iter, assicurandosi di avere a disposizione tutta la documentazione richiesta. Se l’attrezzatura in questione risulta particolarmente datata, specialmente se considerando il proprio arco temporale di vita sarebbe già stata sottoposta ad una prova di integrità, si allega alla pratica un report di prove “pro veritate” al fine di accertare il buono stato dell’attrezzatura (si allegherà ad esempio report di prova spessimetrica svolta da tecnico qualificato).
A partire dal 27 maggio 2019 i servizi di certificazione e verifica devono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’applicativo CIVA di Inail.
L’applicativo CIVA permette la gestione informatizzata di diversi servizi, tra cui:
1. Messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi
2. Denuncia impianti di messa a terra
3. Messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
4. Messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
Si riporta di seguito l’iter da seguire per un recipiente a pressione a seconda del volume e della pressione di progetto.

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