GUIDA AL D.M: 329/04
Il D.M. 329/2004 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.93" adotta prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione.
In particolare, tale normativa regolamente i seguenti punti:
Dichiarazione di messa in servizio
Verifica di messa in servizio
Riqualificazione periodica
A quali attrezzature si rivolge il DM329/2004?
Attrezzature a pressione: comprendono recipienti, scambiatori di calore, serbatoi di stoccaggio, colonne, reattori, ecc., che contengono un fluido sotto pressione.
Generatori di vapore: inclusi quelli per acqua surriscaldata e i generatori di vapore propriamente detti, ad eccezione di quelli con volume complessivo inferiore o uguale a 25 litri e pressione massima ammissibile non superiore a 32 bar.
Recipienti in pressione: destinati a contenere gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione.
Impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione: impianti che utilizzano liquidi diversi dall'acqua per trasferire calore sotto pressione.
Apparecchi semplici a pressione: definiti dalla legislazione precedente, in particolare quelli disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311.
Tubazioni per liquidi, vapori e gas: rientrano nella normativa le tubazioni che collegano diverse attrezzature a pressione, escluse quelle specificamente menzionate nelle esclusioni.
Recipienti per liquidi e tubazioni: preesistenti alla data del 29 maggio 2002, che non erano soggetti ad omologazione nazionale e non rientrano nelle condizioni di esclusione.
Quali attrezzature sono invece escluse dal DM329/2004?
Ecco un semplice riassunto di quelle che sono le principali attrezzature escluse dal D.M.329/2004 per come riportato all'articolo 2.
Dichiarazione di messa in servizio
La dichiarazione di messa in servizio consiste nella comunicazione all'Inail della messa in esercizio di un'apparecchio in pressione che non rientra nelle esclusioni viste sopra.
La comunicazione deve contenere i seguenti allegati:
relazione tecnica contenente lo schema dell'impianto, condizioni di installazione ed esercizio, misure di sicurezza, protezione e controllo adottate
una dichiarazione dell'atto di notorietà che l'installazione è stata eseguita in confoformità a quanto indicato nel manuale d'uso
elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o sottoposti a fatica oligociclica
Copia Dichiarazione di conformità CE dell'attrezzatura o insieme
Verifica di messa in servizio o di primo impianto
Controllo da parte dell'ente verificatore che consiste nell'accertamento che l'attrezzatura sia stata correttamente installata nel rispetto delle istruzioni d'uso e manutenzione rilasciate dal fabbricante dell'attrezzatura. Tale verifica, qualora necessaria, deve essere richiesta sul portale CIVA dell'Inail.
Sono infatti esclusi dalla verifica di messa in servizio
Riqualificazione periodica
Controllo periodico obbligatorio a carico dell'utilizzatore, eseguito dagli enti abilitati, sulle attrezzature in pressione messe in servizio, per verificare la loro idoneità alla prosecuzione dell'esercizio.
Le verifiche di riqualificazione possono essere:
Verifica di integrità - Viene eseguita attraverso un esame visivo sia interno che esterno e attraverso controlli strumentali per determinare se l'attrezzatura rientra ancora nei limiti stabiliti dal fabbricante
Verifica di funzionamento - Viene eseguita per valutare la rispondenza delle condizioni effettive di utilizzo dell'attrezzatura con quanto riportato sia nella dichiarazione di messa in servizio che nel manuale d'uso e manutenzione. In questa fase vengono sottoposti a verifica di funzionalità anche gli accessori di sicurezza.





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